Lo Statuto
Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1.1 - È costituita la fondazione denominata
“FONDAZIONE LIONS MILANO CITTÀ METROPOLITANA,
in seguito per brevità “Fondazione”.
In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs 117/2017 la Fondazione deve inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
1.2 - La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione “di partecipazione” nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal D. Lgs. 117 del 2017 “Codice del Terzo Settore” (in seguito solo CTS) e dal Codice civile.
1.3 - La Fondazione non ha scopo di lucro, è dotata di autonomia statutaria e patrimoniale ed opera sia in Italia sia all’estero.
Art. 2 - SEDE E DURATA
2.1 - La Fondazione ha sede legale in Milano.
2.2 - La variazione della sede legale all’interno del Comune non comporta variazione di statuto e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
2.3 - Il Consiglio di Amministrazione può istituire con propria deliberazione uffici e recapiti, sia in Italia sia all’estero.
2.4 - L’assemblea dei partecipanti può istituire con propria deliberazione sedi secondarie, sia in Italia sia all’estero.
2.5 - La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ
3.1 - La Fondazione condivide e promuove la visione e la missione della “Associazione Internazionale di Lions Clubs” con sede in Oak Brook (Illinois) – USA.
3.2 - La Fondazione persegue, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attuando le iniziative di servizio comunitario e umanitario:
proposte dai Lions Clubs e/o Leo Clubs partecipanti alla Fondazione;
proposte dagli altri enti autonomi a marchio Lions, aventi sede legale nel territorio di competenza del Distretto Lions 108IB4 o del Distretto Leo 108IB4, purché riconosciuti dalla ”Associazione Internazionale dei Lions Clubs”, nonché dai Lions Clubs e/o Leo Clubs del distretto 108IB4 non partecipanti alla Fondazione;
proposte da altri enti o soggetti terzi che perseguano scopi e finalità analoghi a quelli della Fondazione.
3.3 - L’attuazione delle iniziative indicate al comma precedente avviene esclusivamente sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra la Fondazione ed i singoli enti promotori che ne prevedano le finalità, le modalità di gestione e le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria, sia per la fase di avvio sia per tutta la durata prevista dell’iniziativa.
3.4 - La Fondazione attua le iniziative con le seguenti modalità, anche congiuntamente tra loro:
a) concedendo contributi in denaro a fondo perduto, nonché erogando servizi o cedendo beni a titolo gratuito, a Enti del Terzo Settore, ad enti religiosi, ad altri enti privati senza scopo di lucro, a imprese sociali, a cooperative sociali, a enti pubblici, aventi sede od operanti sia in Italia sia all’estero;
b) realizzandole direttamente, con l’eventuale collaborazione degli enti e delle istituzioni indicati alla precedente lettera a).
3.5 - La Fondazione, nell’attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, può operare in uno o più dei seguenti settori di attività di interesse generale previsti dalle seguenti lettere dell’art. 5 CTS:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
3.6 - La Fondazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall’art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio di Amministrazione secondo i criteri e, comunque, nei limiti definiti dalla normativa vigente.
3.7 - La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del CTS.
3.8 - Per raggiungere i propri scopi, la Fondazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
promuovere studi e iniziative per la conoscenza dei bisogni e per la valorizzazione delle potenzialità dei territori e delle comunità di riferimento;
promuovere iniziative per sviluppare la cultura del dono e della solidarietà;
pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite internet, social media e strumenti similari;
promuovere mostre, incontri, dibattiti, tavole rotonde, attività divulgative ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra la Fondazione e il pubblico in generale;
erogare premi e borse di studio;
collaborare con altri enti senza scopo di lucro, pubblici e privati, con scuole e università, con imprese e con qualsiasi altro soggetto giuridico, sia italiano che estero, che perseguano finalità simili o affini alle proprie;
promuovere la costituzione e aderire ad associazioni, fondazioni, federazioni, reti associative la cui attività sia simile o affine alla propria;
costituire patrimoni separati, trust o partecipare a imprese sociali, cooperative sociali per razionalizzare e migliorare la gestione delle proprie attività;
stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, anche ipotecari, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie o in leasing di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili od opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
accettare eredità, legati e donazioni, nei modi di legge.
Art. 4 - PATRIMONIO
4.1- Il patrimonio è di euro 34.800 (trentaquattromilaottocento).
Art. 5 - FONDO DI DOTAZIONE
5.1 - La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 117/2017.
5.2 - I l patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai partecipanti, anche nel caso di recesso o di ogni altra forma di scioglimento individuale del rapporto sociale, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
5.3 - Il patrimonio è suddiviso tra fondo di dotazione e fondo di gestione.
5.4 - Il fondo di dotazione, vincolato a garanzia dei terzi, è rappresentato:
a) dai conferimenti di denaro, non inferiori a quanto previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore, effettuati dai partecipanti fondatori alla costituzione della Fondazione;
b) incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili o immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Partecipanti Fondatori o dai Partecipanti Ordinari con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
c) incrementabile successivamente dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi di persone fisiche, di enti pubblici o privati o di imprese espressamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione;
d) incrementabile dagli avanzi di gestione e dalle altre somme, beni o diritti, se destinati ad incremento del fondo di dotazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.
5.5 - Il fondo di dotazione deve essere amministrato in modo da garantire la sua integrità; in caso di alienazione per qualsiasi titolo di singoli beni o diritti; il ricavato deve essere destinato alla sua reintegrazione, onde garantire che lo stesso abbia sempre una consistenza non inferiore a quanto previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore.
5.6 - Il fondo di dotazione, se ridotto per perdite o disavanzi di gestione oltre i limiti previsti dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore, deve essere reintegrato almeno fino all’importo minimo previsto dalla legge e comunque nei modi e nei termini previsti dal suddetto art. 22 del Codice del Terzo Settore, comma 4. Nel caso di omessa ricostituzione del patrimonio minimo, dovrà essere deliberata la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta oppure la fusione o lo scioglimento dell’ente.
FONDO DI GESTIONE
5.7 - Il fondo di gestione è utilizzato dalla Fondazione per la propria gestione e comprende:
a) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
b) eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
c) eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
d) apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
e) i ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
f) i beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
Art. 6 - PARTECIPANTI FONDATORI
6.1 - Sono partecipanti fondatori i Lions Clubs ed i Leo Clubs che hanno sottoscritto l’originario atto costitutivo della Fondazione.
Art. 7 - PARTECIPANTI ORDINARI
7.1 - Possono aderire alla Fondazione in qualità di partecipanti ordinari, previa delibera dei rispettivi organi sociali competenti, i Lions Clubs ed i Leo Clubs aventi sede legale nel territorio di competenza del Distretto Lions 108IB4 o del Distretto Leo 108IB4 ed in regola secondo le norme della ”Associazione Internazionale dei Lions Clubs”, con sede in Oak Brook (Illinois – USA).
7.2 - I partecipanti fondatori e ordinari hanno pari diritti e doveri e sono rappresentati nell’assemblea della Fondazione dal loro Legale Rappresentante o da un suo delegato.
7.3- I partecipanti non sono tenuti a versare quote o contributi durante il periodo di loro adesione alla Fondazione.
Art. 8 - DOMANDA DEI PARTECIPANTI ORDINARI
8.1 - Chi vuole essere ammesso alla Fondazione come partecipante ordinario deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
l’indicazione della denominazione, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, se posseduta;
la dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’articolo 7 del presente statuto;
la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto.
8.2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni di qualsiasi tipo.
8.3 - La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro dei partecipanti.
8.4 - L’eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L’interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell’eventuale comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio di Amministrazione, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l’assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.
8.5 - Lo status di partecipante ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; esso non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito.
8.6 - Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai partecipanti al recapito da questi formalmente comunicato alla Fondazione e risultante dai libri sociali.
Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI
9.1 - I partecipanti hanno diritto di:
a) partecipare alla vita della Fondazione nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
b) elettorato attivo e passivo per gli organi sociali della Fondazione;
c) chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
e) votare nelle assemblee, comprese quelle per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.
9.2 - I partecipanti hanno l’obbligo di:
a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti della Fondazione, degli altri partecipanti e dei terzi;
c) promuovere l’attività di volontariato dei loro soci presso la Fondazione.
Art. 10 - PERDITA E SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTE
10.1 - La qualifica di partecipante si perde per le cause previste dal presente articolo.
10.2 - Il partecipante può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata; il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Fondazione
10.3 - La qualifica di partecipante fondatore o ordinario cessa di diritto alla data di suo scioglimento o estinzione, di sua radiazione da parte dell’”Associazione Internazionale dei Lions Clubs” o di assegnazione del Club ad altro Distretto Lions o Leo.
10.4 - La qualifica di partecipante fondatore o ordinario del Club resta temporaneamente sospesa qualora:
a) non sia considerato “in regola” secondo le norme della ”Associazione Internazionale dei Lions Clubs”;
b) sia in status quo, ai sensi dell’art. XI sezione 5 del Regolamento dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs.
10.5 - Il Club temporaneamente sospeso può assistere all’assemblea della Fondazione, senza diritto di intervento e di voto; la temporanea sospensione del Club non esplica effetti sul socio del medesimo Club che ricopra cariche sociali nella Fondazione.
Art. 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
11.1 - Sono organi della Fondazione:
a) l’Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente
d) il Segretario Generale
e) l’Organo di Controllo.
Art. 12 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
12.1 - I componenti degli organi sociali di cui all’art. 11, lettere b, c, d, e) devono essere scelti tra i soci dei partecipanti alla Fondazione ed essere in regola con il Club di appartenenza.
12.2 - Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Controllo e di Segretario Generale sono incompatibili:
a) fra di loro;
b) con lo status di coniuge e figure ad essa assimilate per legge, di parente o affine entro il quarto grado dei componenti gli organi della Fondazione.
12.3 - Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 e la sussistenza di uno status riconducibile alle fattispecie del comma 2 comporta la decadenza dalla carica ricoperta negli organi della Fondazione; essa deve essere comunicata senza indugio dall’interessato al Presidente della Fondazione o, nel caso di decadenza di questi, al Presidente dell’Organo di Controllo.
12.4 - Il componente del Consiglio di Amministrazione o dell’Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive nel corso del medesimo esercizio sociale decade dall’ufficio.
Art. 13 - PROROGATIO E DIMISSIONI
13.1 - Alla scadenza del mandato i componenti degli organi sociali rimangono nel loro ufficio fino a quando non entrino in carica i rispettivi successori.
13.2 - Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Segretario Generale devono essere comunicate al Presidente della Fondazione e al Presidente dell’Organo di Controllo; le dimissioni del Presidente della Fondazione devono essere comunicate al Vice-Presidente della Fondazione e al Presidente dell’Organo di Controllo.
13.3 - Le dimissioni di un membro dell’Organo di Controllo devono essere comunicate al Presidente dell’Organo di controllo e al Presidente della Fondazione.
13.4 - Le dimissioni devono essere comunicate con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.
Art. 14 - RIMBORSI SPESE
14.1 - Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
14.2 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Segretario Generale possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività, missioni o trasferte autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal Presidente; in ogni caso, non si provvede al rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione.
Art. 15 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI
15.1 - L’assemblea è composta da tutti i partecipanti con l’eccezione di quelli temporaneamente sospesi ai sensi dell’art. 10.4 del presente statuto.
15.2 - Ogni partecipante è rappresentato in assemblea dal suo Legale Rappresentante o da altro suo socio Lions o Leo da questi delegato; in ogni caso essi, non devono ricoprire cariche sociali nella Fondazione.
15.3 - Ogni partecipante ha diritto ad un voto.
15.4 - Devono essere invitati alle assemblee, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, il Primo ed il Secondo Vice Governatore del Distretto Lions 108IB4 ed il Presidente Distrettuale Leo 108IB4.
15.5 - L’assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
a) approva gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione sulla base del documento programmatico previsionale redatto dal Consiglio di Amministrazione, entro il 28 ottobre di ogni anno;
b) approva il bilancio consuntivo, entro il 28 ottobre di ogni anno;
c) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) approva il Regolamento dei lavori assembleari;
g) autorizza il Consiglio di Amministrazione ad effettuare ogni atto avente per oggetto diritti reali su beni immobili (acquisto, vendita, permuta, costituzione e cessazione di ogni altro diritto reale) e a contrarre con banche e altri operatori finanziari debiti di ogni tipo, ammontare e durata;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti al suo esame dalla legge, dallo statuto, dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei partecipanti;
15.6 - L’assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
a) ricorrendone gli estremi di legge, delibera sulle modificazioni dello statuto, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del D. lgs. n. 117/2017;
b) ricorrendone gli estremi di legge, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione; Tutte le modifiche statutarie di cui alla superiore lettera a) del presente art. 15.6, comportano che il nuovo testo integrale di Statuto sia depositato al R.U.N.T.S. nei termini di legge.
15.7 - L’assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con messaggio di posta elettronica inviato all’ultimo indirizzo comunicato dai partecipanti, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. L’assemblea deve inoltre essere convocata, entro 15 (quindici) giorni, quando richiesta per iscritto da almeno un decimo dei partecipanti con l’indicazione del relativo ordine del giorno.
15.8 - L’avviso deve portare l’indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell’avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i partecipanti, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso, si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell’ordine del giorno.
15.9 - L’assemblea si riunisce presso una sede idonea nell’ambito territoriale del Distretto Lions 108IB4.
15.10 - L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei partecipanti ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli stessi; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
15.11 - L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei partecipanti e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli stessi; la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.
15.12 - Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell’assemblea stessa, per alzata di mano, salva l’elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.
15.13 - L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea.
15.14 - Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto nell’apposito libro.
15.15 - L'assemblea dei partecipanti può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario Generale, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al Segretario Generale di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente;
che, in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione e siano presenti più soci, sia predisposto il foglio delle presenze.
15.16 - Nelle Assemblee straordinarie e laddove prescritto dalla legge, la funzione di segretario sarà svolta dal Notaio.
Art. 16 - PRESIDENTE
16.1 - Il Presidente della Fondazione è eletto dall’Assemblea ordinaria dei partecipanti secondo le modalità previste dal regolamento e resta in carica per un triennio.
16.2 - I candidati alla carica di Presidente devono essere soci effettivi e in regola di uno dei soggetti partecipanti alla Fondazione. Il Presidente potrà essere rieletto, purché in via non continuativa, ed essere candidato dal Partecipante di appartenenza a membro del Consiglio di amministrazione, del quale potrà far parte, se eletto, nel triennio successivo alla cessazione dalla carica presidenziale.
16.3 - Le candidature alla carica di Presidente devono essere inviate a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata al Presidente della Fondazione dai legali rappresentanti dei partecipanti allegando il curriculum lionistico e professionale delle persone candidate e la delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Club: le candidature devono essere spedite entro il 30 settembre.
16.4 - Il Presidente eletto assume la sua carica a far tempo dalla data della sua elezione.
16.5 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi e in giudizio.
16.6 - Il Presidente:
esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione;
convoca e presiede l’assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, se istituito, il Comitato Esecutivo e cura l’esecuzione delle relative delibere;
promuove e cura le relazioni con il Distretto Lions 108IB4, con il Distretto Leo 108IB4, con altri enti, pubblici o privati, imprese ed altri organismi al fine di favorire le iniziative della Fondazione;
in caso di necessità e urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione o, se istituito, del Comitato Esecutivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione utile.
16.7 – In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente o, qualora anch’egli fosse assente o impedito per un tempo prolungato, dal consigliere più anziano.
Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
17.1 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da 8 (otto) membri, compresi:
a) il Presidente,
b) il Governatore in carica del Distretto 108IB4, in qualità di Presidente onorario, che ne fa parte di diritto.
17.2 - L’Assemblea elegge i 6 (sei) membri di sua spettanza.
Tutti i membri eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti con il limite di due mandati, anche consecutivi.
17.3 - L’Assemblea della Fondazione per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata entro il 28 ottobre di ciascun anno. Le candidature per le elezioni di cui al comma precedente devono essere inviate a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata al Presidente della Fondazione dai legali rappresentanti dei partecipanti allegando il curriculum lionistico e professionale delle persone candidate e la delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Club: le candidature devono essere spedite entro il 30 settembre.
17.4 - I membri eletti assumono la loro carica a far tempo dalla data della loro elezione.
17.5 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Vice Presidente.
17.6 - In caso di cessazione, per qualunque motivo, della maggioranza dei Consiglieri in carica, il Consiglio di Amministrazione sarà ritenuto automaticamente decaduto ed il Presidente della Fondazione o, in sua mancanza, il Vice Presidente o, in sua mancanza, il Presidente dell’Organo di controllo convocherà senza indugio l’Assemblea dei Partecipanti per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Sino alla entrata in carica del nuovo Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica provvederanno alla gestione ordinaria della Fondazione.
17.7 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni trimestre o quando ne sia richiesto da almeno 3 (tre) consiglieri o dall’Organo di Controllo. La convocazione deve avvenire con messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri dell’Organo di Controllo, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare; in caso di necessità e urgenza, è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Il Consiglio di Amministrazione si raduna in luogo idoneo nell’ambito territoriale del Distretto 108IB4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, il Primo e Secondo Vice Governatore del Distretto Lions 108IB4 ed il Presidente Distrettuale Leo.
17.8 - Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza dell’avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell’Organo di Controllo e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell’ordine del giorno.
17.9 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, con votazione palese; non è ammessa la delega ad altri consiglieri e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
17.10 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle stesse condizioni previste per le assemblee.
17.11 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Presidente onorario, dal Vice Presidente e da non più di tre consiglieri; in tale caso, si applica la disciplina prevista dall’art. 2381 C.C. in quanto compatibile.
17.12. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, assiste, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
17.13 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo sono redatti a cura del Segretario Generale, sottoscritti da questi e dal Presidente e trascritti nel Libro Verbali.
17.14 - Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l’art. 2475 - ter del C.C.; per la responsabilità degli amministratori si applica l’art. 28 del CTS.
17.15 - Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare esso:
a) può attribuire deleghe, incarichi e procure ai propri membri;
b) redige il progetto di bilancio consuntivo e il documento programmatico previsionale;
c) delibera l’accettazione di contributi, donazioni, legati ed eredità, salvo quanto previsto alla lettera successiva;
d) delibera, previa autorizzazione vincolante dell’assemblea, sugli atti aventi per oggetto diritti reali su beni immobili (acquisto, vendita, permuta, costituzione e cessazione di ogni altro diritto reale), anche se derivanti da donazioni, legati ed eredità e la contrazione con banche e altri operatori finanziari di debiti di ogni tipo, ammontare e durata;
e) nomina direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri di rappresentanza; può nominare anche un Tesoriere scelto tra i Soci dei Partecipanti, determinandone poteri, funzioni e responsabilità;
f) delibera sulla costituzione e nomina i membri di Comitati Tecnici con funzioni consultive, propositive, di studio e di ricerca, i cui componenti devono essere scelti tra membri dei Lions Club o Leo Club partecipanti alla Fondazione in possesso di idonee competenze;
g) approva e modifica il/i Regolamento/i relativo/i alla gestione ed al funzionamento della Fondazione;
h) esprime il proprio parere preventivo, se richiesto, sulle proposte di affidamento della gestione delle iniziative pervenute dagli enti di cui all’art. 3.2 dello Statuto e, successivamente, delibera sul testo della specifica convenzione da sottoscrivere con tali enti ai sensi dell’art. 3.3 dello Statuto;
i) delibera su ogni argomento attinente alla gestione della Fondazione che venga sottoposto al suo esame dal Presidente o da ogni suo membro;
Art.18 - SEGRETARIO GENERALE
18.1 - Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all’Assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, nomina il Segretario Generale sulla base di un incarico triennale, immediatamente rinnovabile per non più di un altro mandato e prorogabile fino alla nomina del suo successore.
18.2 - Il Segretario Generale deve essere scelto, secondo criteri di competenza e professionalità, tra i soci dei partecipanti alla Fondazione in regola con il Club di appartenenza.
18.3 - Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
18.4 - Il Segretario Generale:
redige i verbali delle Assemblee ordinarie e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo;
cura la tenuta dei libri sociali;
cura la tenuta dei libri contabili, se non delegata ad altro soggetto;
cura la gestione finanziaria, se non delegata ad altro soggetto;
coadiuva il Presidente per la corretta gestione delle attività della Fondazione e per il coordinamento dei vari comitati e consulenti;
cura la corrispondenza ordinaria e gli altri atti inerenti all’attività ordinaria della Fondazione;
gestisce l’archivio documentale della Fondazione e cura l’aggiornamento dell’archivio storico digitale;
dirige e coordina l’eventuale personale dipendente;
adempie a tutte le deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione.
18.5 - Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale i poteri di rappresentanza necessari per l’espletamento del suo incarico.
18.6 - In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale, ne adempie le funzioni la persona all’uopo designata dal Consiglio di Amministrazione; di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.
Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO
19.1 - L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra i soci dei partecipanti alla Fondazione in regola con il Club di appartenenza; l’Organo di Controllo designa il proprio Presidente. Almeno uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del C.C.; per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l’art. 2399 C.C., in quanto compatibile.
19.2 - L’Organo di Controllo dura in carica tre anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo di essi; i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione della carica di uno o più membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità; i nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del mandato originario.
19.3 - L’Organo di Controllo assolve ai compiti ed ha i poteri previsti dall’art. 30 del CTS; si applicano le previsioni degli artt. 2403-2409 C.C., in quanto compatibili.
19.4 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del CTS l’Assemblea può assegnare all’Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
19.5 - I membri dell’Organo di Controllo devono assistere alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo; l’eventuale assenza non giustificata a tre adunanze consecutive durante il medesimo esercizio sociale comporta la decadenza dalla carica.
Art. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
20.1 - L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
20.2 - Il bilancio consuntivo è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del CTS. La Fondazione include nel proprio bilancio consuntivo anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi occasionali effettuate nell’esercizio.
20.3 - Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto del bilancio consuntivo entro il 30 settembre e deve comunicarlo all’Organo di Controllo almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea che approva il bilancio stesso.
20.4 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del CTS, il Consiglio di Amministrazione deve redigere anche il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti.
20.5 - Il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico previsionale dell’attività relativa all’esercizio successivo, comprendente anche il bilancio preventivo, entro il 30 settembre di ogni anno; esso deve essere approvato dall’Assemblea entro il 28 ottobre. Il documento programmatico previsionale e il bilancio preventivo non hanno efficacia vincolante per il Consiglio di Amministrazione che è tenuto a illustrare nella relazione di missione i motivi e l’entità degli scostamenti tra bilancio consuntivo e bilancio preventivo, se significativi.
20.6 - La Fondazione tiene i libri contabili previsti dal CTS e dalle altre leggi vigenti.
Art. 21 - LIBRI SOCIALI
21.1 - La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro dei partecipanti;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo;
e) registro dei volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale.
I libri sono tenuti a cura del Segretario Generale, tranne il libro sub d) che è tenuto a cura dell’Organo di Controllo.
21.2 - I partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; l’esame avverrà presso il luogo indicato dal Presidente della Fondazione, alla presenza del Segretario Generale o di un membro del Consiglio di Amministrazione. Il partecipante può farsi assistere da un professionista di sua fiducia ed entrambi sono tenuti a mantenere la riservatezza dei dati e delle notizie riportate sui libri sociali che potranno essere legittimamente utilizzati nei casi e limiti previsti dalle vigenti norme.
Art. 22 - VOLONTARI E LAVORATORI
22.1 - La Fondazione promuove e valorizza l’apporto alle proprie iniziative dei soci dei Lions Clubs e dei Leo Clubs partecipanti alla Fondazione e di altre persone, anche non Lions, che condividono gli scopi della Fondazione; le prestazioni rese da tali persone si intendono sempre svolte a titolo di volontariato, libero e gratuito, ai sensi dell’art. 17 del CTS; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione
22.2 - La Fondazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
22.3 - La Fondazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell’art. 17 del CTS.
22.4 - La Fondazione, se opportuno, può assumere personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo retribuito esterni alla stessa; può inoltre impiegare persone inserite nel Servizio Civile, nonché studenti di ogni ordine e grado in fase di formazione o tirocinio. In presenza di lavoratori dipendenti la Fondazione si conforma a quanto previsto dall’art. 16 del CTS.
Art. 23 - SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE
23.1 Ricorrendone i requisiti di legge lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall’Assemblea dei Partecipanti con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto. L’assemblea che delibera lo scioglimento della Fondazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
23.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra istituzione lionistica avente requisito di ETS operante sul territorio del distretto Lions 108IB4 determinata con il voto favorevole dei 3/4 dall’Assemblea dei Partecipanti.
Art. 24 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
Tutti i Partecipanti, fondatori od ordinari, hanno diritto di consultare, previa richiesta, gli atti ed i registri della Fondazione.
Art. 25 - STATUTO
25.1 - La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
25.2 - Sono consentite modifiche allo statuto ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dall’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
Art. 26 - RINVIO
26.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del CTS, del Codice civile e delle altre leggi vigenti.
26.2 - Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione.
Art. 27 - NORME TRANSITORIE
27.1 - Fino all’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione sociale sarà “FONDAZIONE LIONS MILANO CITTÀ METROPOLITANA”; fino a tale data, la Fondazione non potrà utilizzare l’acronimo “ETS” in ogni suo atto o comunicazione.
27.2 - Gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato di ognuno; analoga scadenza avrà il mandato del Collegio dei Revisori Contabili a condizione che, alla data di iscrizione della Fondazione nel RUNTS, almeno un suo membro abbia i requisiti professionali di legge.
27.3 - Il Presidente della Fondazione è delegato ad effettuare l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, avvalendosi del notaio di fiducia a cui potrà conferire i necessari poteri ai sensi del CTS.
(aggiornamento del 10 settembre 2024)